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Sez. L, Ordinanza n. 24595 del 13/09/2024 (Rv. 672247-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA' SINDACALE | Proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro - Diffusione di comunicazioni sindacali - Volantinaggio - Legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di affissione di volantino sindacale sulla persona del lavoratore (c.d. "uomo sandwich").
Stato
decisa il 2024-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672247-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA' SINDACALE

L'attività di proselitismo sindacale con diffusione di comunicati sindacali nei luoghi di lavoro - nella specie a mezzo volantinaggio - è legittima se svolta entro gli "spazi comunicativi" messi a disposizione dal datore e, comunque, in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento della vita aziendale sotto il profilo funzionale e produttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la legittimità del volantinaggio realizzato dal c.d. "uomo sandwich", con affissione di un comunicato sindacale su petto e schiena del lavoratore per l'intera giornata lavorativa, in quanto avvenuto fuori degli spazi consentiti e fonte di costante disturbo per l'attività lavorativa).

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 25, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)