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Sez. L, Sentenza n. 1199 del 03/02/2000 (Rv. 533417 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE | Rappresentanze sindacali aziendali - Diritto di affissione nei luoghi di lavoro - Obblighi del datore di lavoro - Contenuto - Spostamento non concordato delle bacheche da parte del datore di lavoro in altro luogo idoneo - Comportamento antisindacale - Insussistenza - Condizioni - Profili di lesione possessoria - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533417-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE

In materia di diritto di affissione delle rappresentanze sindacali aziendali, dall'art. 25 dello statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970 n. 300) si evince, in base alla sua lettera e alla sua "ratio", che l'obbligo del datore di lavoro è soddisfatto quando lo stesso mette a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali un determinato idoneo spazio all'interno dell'unità produttiva, sicché non può ritenersi antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già installate, si limiti a spostare queste ultime in luoghi ugualmente idonei; né può ritenersi acquisito da parte delle rappresentanze sindacali il diritto all'affissione in un determinato luogo neanche nel caso in cui l'originaria collocazione fosse stata preventivamente concordata, e non può fondatamente parlarsi di detenzione qualificata delle rappresentanze sindacali riguardo alle bacheche, con riferimento al particolare luogo sul quale si è concretizzata la scelta (concordata o meno) operata dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)