Sez. L, Ordinanza n. 9925 del 12/04/2024 (Rv. 670687-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Ricorso per cassazione - Omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi alla C.T.U. - Deducibilità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
In tema di ricorso per cassazione, l'omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla C.T.U. è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte.
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. N. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)