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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022 (Rv. 665015 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Consulenza di parte in materia medico- legale - Omessa valutazione da parte del giudice - Sindacabilità in sede di cassazione per vizio di motivazione - Configurabilità - Limiti. PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - In genere.
Stato
decisa il 2022-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665015-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'omesso esame, da parte del giudice di merito che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte e trascurati dal consulente tecnico d'ufficio, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisività, ossia l'incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico.

Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)