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Sez. 1, Sentenza n. 3777 del 24/06/1998 Cc. (dep. 06/08/1998) Rv. 211291 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Su eccezione - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1998-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211291-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE

L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo l'archiviazione e senza l'autorizzazione alla riapertura da parte del giudice per le indagini preliminari non è rilevabile di ufficio, ma solo su eccezione di parte, giacché quest'ultima potrebbe avere anche un interesse opposto all'inutilizzabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)