Sez. 1, Sentenza n. 3777 del 24/06/1998 Cc. (dep. 06/08/1998) Rv. 211291 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Su eccezione - Sussistenza - Ragione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE
L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo l'archiviazione e senza l'autorizzazione alla riapertura da parte del giudice per le indagini preliminari non è rilevabile di ufficio, ma solo su eccezione di parte, giacché quest'ultima potrebbe avere anche un interesse opposto all'inutilizzabilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)