Sez. 1, Sentenza n. 4717 del 06/07/1999 Cc. (dep. 13/09/1999) Rv. 214099 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Autorizzazione - Integra condizione di procedibilità - Elementi acquisiti prima di essa - Utilizzabilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
La pronuncia del decreto di archiviazione determina una preclusione processuale all'utilizzazione degli elementi acquisiti successivamente ad esso e prima dell'adozione del decreto di autorizzazione alla riapertura della indagini di cui all'art. 414 cod. proc. pen., la cui emissione funge da condizione di procedibilità per la ripresa delle investigazioni in ordine allo stesso fatto e nei confronti delle stesse persone, nonché per l'adozione di ogni consequenziale provvedimento, compresa l'applicazione di misure cautelari. (Fattispecie relativa a ritenuta nullità di provvedimento di coercizione personale adottato sulla base di dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria prima che il P.M. avesse ottenuto dal g.i.p. l'autorizzazione alla riapertura delle indagini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)