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Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 01/06/1974 (Rv. 369729 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369729-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto, la valutazione della gravita dell'inadempimento o del ritardo deve essere compiuta sulla base di un criterio di relativita che consenta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o ritardata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento subiettivo, cioe con il comportamento della controparte, ed, in particolare, con l'interesse di quest'ultima all'esatto e tempestivo adempimento. (Conf 2121'72, mass n 359365).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)