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Sez. 3, Sentenza n. 2121 del 23/06/1972 (Rv. 359365 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RITARDO NELL'INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359365-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - RITARDO NELL'INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto, la valutazione della gravita dell'inadempimento, o del ritardo nell'adempimento, deve essere compiuta sulla base di un criterio di relativita che consenta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o tardiva prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento subiettivo e cioe, con il comportamento della controparte ed, in particolare, con l'interesse di quest'ultima all'esatto e tempestivo adempimento. (Conf 2567'70, mass n 348917; 3765'69, mass n 344044).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)