Sez. 4, Sentenza n. 4662 del 16/01/2015 Cc. (dep. 30/01/2015) Rv. 262037 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Revoca della misura di prevenzione con effetto "ex tunc" - Diritto alla riparazione - Mancanza della previsione nell'ordinamento - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
La mancata previsione del diritto alla riparazione in caso di revoca della misura di prevenzione personale o patrimoniale, con effetto "ex tunc", non può dar luogo al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia previsto dall'art. 267 T.F.U.E. - per conoscere quale sia l'esatta esegesi da dare all'art. 6 T.U.E., che inserisce nei principi generali dell'Unione le norme della CEDU e, segnatamente, l'art. 46 - poiché la materia è regolata interamente dal diritto interno, trattandosi di disciplina non riferibile al diritto dell'Unione europea.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46, Tratt. Internaz. 29/12/2006 all. 6, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)