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Sez. 3, Ordinanza n. 40584 del 13/06/2012 Cc. (dep. 16/10/2012) Rv. 253669 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Assegnazione di affari ad una sezione piuttosto che ad altra - Capacità del giudice - Disciplina ordinamentale - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253669-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE

Le modalità di ripartizione degli affari per la trattazione dei procedimenti di ricusazione in materia penale all'interno degli uffici giudiziari non possono dar luogo a rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia previsto dall'art. 234 del Trattato CEE, poiché la materia riguarda l'ordinamento giudiziario, che è una disciplina non riferibile al diritto dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)