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Sez. 3, Sentenza n. 20243 del 25/03/2009 Ud. (dep. 14/05/2009) Rv. 243624 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca disposta anche in caso di estinzione del reato per prescrizione - Presunto contrasto con l'art. 117 Cost. - Art. 7 C.E.D.U. - Esclusione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2009-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243624-01

EDILIZIA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, L. 28 febbraio 1985, n. 47 (oggi sostituito dall'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che consente al giudice di disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto tale norma non viola il combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 7 C.E.D.U., dal momento che la confisca, anche se disposta dopo l'estinzione del reato, conserva la sua natura sanzionatoria, sia perchè legata al presupposto di un reato estinto ma storicamente esistente, sia perchè la stessa è applicata da un organo che esercita la giurisdizione penale.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)