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Sez. 3, Sentenza n. 6396 del 07/11/2006 Ud. (dep. 15/02/2007) Rv. 236076 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni e dei manufatti - In assenza di condanna e anche nei confronti dei terzi - Presunta illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102 Cost. - Infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236076-01

EDILIZIA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che prevede la confisca, anche per i proprietari estranei al giudizio, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite anche in assenza di una sentenza di condanna ed a seguito dell'accertamento della lottizzazione, per la presunta violazione dell'art. 3 Cost., atteso che chi ha commesso il reato di lottizzazione abusiva è soggetto non solo alla confisca, ma altresì all'irrogazione della sanzione penale; degli artt. 41 e 42 Cost., in quanto, stante la funzione sociale della proprietà nel contrasto tra l'interesse collettivo alla corretta pianificazione territoriale e quello del privato, è ragionevole la prevalenza del primo; degli artt. 24, 101 e 102 Cost., in quanto la confisca costituisce un provvedimento posto a chiusura di un complesso sistema sanzionatorio ove non sono possibili sovrapposizioni di provvedimenti ablatori sia perchè per effetto della confisca si determina l'acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale, sia in quanto il provvedimento del giudice ordinario trova un limite nei provvedimenti del giudice amministrativo passati in giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Costituzione art. 101, Costituzione art. 102, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)