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Sez. 5, Sentenza n. 21817 del 05/12/2012 (Rv. 624472 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Sede legale e sede effettiva - Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Attestazioni dell'ufficiale giudiziario - Prova fino a querela di falso delle attestazioni - Sussistenza - Presunzione "iuris tantum" del contenuto di tali attestazioni - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624472-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)