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Sez. 5, Sentenza n. 3516 del 07/03/2012 (Rv. 621931 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Sede legale e sede effettiva - Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Presunzione di adibizione alla ricezione dell'atto - Onere della prova contraria a carico della società - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621931-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

La disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. (Nella specie, la notifica era avvenuta nella sede effettiva, a mani di persone qualificatesi come amministratore e padre del diretto interessato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)