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Sez. L, Sentenza n. 11542 del 30/10/1991 (Rv. 474468 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere | Controversia promossa nei confronti dell'imprenditore individuale o collettivo ammesso al concordato - Legittimazione passiva - Individuazione - Notificazione della "vocatio in ius" al commissario giudiziale - Nullità.
Stato
decisa il 1991-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474468-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere

Con riguardo alla controversia promossa per far valere una pretesa creditoria nei confronti di imprenditore ammesso al concordato preventivo, la legittimazione passiva spetta all'imprenditore medesimo, e, quindi, in caso di società, al suo organo rappresentativo, non al commissario giudiziale, od al liquidatore giudiziale in caso di concordato con cessione dei beni, posto che detta procedura non incide sulla capacità processuale del debitore (salva la facoltà di intervento in causa di detto commissario o liquidatore). Pertanto, deve essere riconosciuta la validità dell'atto introduttivo di quel giudizio, ove la "vocatio in ius" sia stata formulata nei confronti dell'imprenditore o della società ammessa al concordato preventivo, mentre deve essere affermata la nullità della sua notificazione, se l'atto stesso sia stato poi consegnato al commissario giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)