Sez. 3, Sentenza n. 10738 del 11/08/2000 (Rv. 539541 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato con cessione dei beni ai creditori - Trasferimento agli organi della procedura della gestione dei beni - Legittimazione del debitore cedente ad agire per la tutela del patrimonio e a resistere ad azioni di terzi - Sussistenza - Chiusura della procedura - Azione risarcitoria nei confronti di terzi per la causazione dello stato di dissesto - Legittimazione del debitore cedente - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
La procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi, nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto allorché - venuti meno quei poteri con la chiusura del concordato - l'esercizio di tutti i crediti viene restituito alla piena disponibilità del debitore cedente, che torna ad assommare in sè la titolarità giuridica e i poteri di gestione, con piena libertà di azione e senza neanche più l'astratta possibilità di un contrasto di interessi con i creditori cessionari; conseguentemente, chiusa la procedura, il debitore cedente è legittimato attivamente a proporre azione di risarcimento nei confronti di terzi per il danno derivante dal dissesto finanziario, essendo invece inammissibile che tale diritto, rimasto di proprietà del suo titolare e sfuggito alla liquidazione, non possa essere azionato né dagli organi del concordato, decaduti per effetto della definitiva conclusione di questo, né dal suo titolare, e debba restare, in definitiva, privo di tutela.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1982, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)