Sez. 6, Sentenza n. 552 del 26/04/1985 Cc. (dep. 21/06/1985) Rv. 169851 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - ASSENZA DEL DESTINATARIO DELL'ATTO E DI PERSONE ABILITATE A RICEVERLO - OBBLIGO DELL'ORGANO NOTIFICATORE DI ESPLETARE PARTICOLARI INDAGINI - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - ASSENZA DEL DESTINATARIO DELL'ATTO E DI PERSONE ABILITATE A RICEVERLO - OBBLIGO DELL'ORGANO NOTIFICATORE DI ESPLETARE PARTICOLARI INDAGINI - ESCLUSIONE.*
In tema di notificazioni nel domicilio dichiarato, una volta accertata l'assenza del destinatario dell'atto e di persone abilitate a riceverlo, l'organo notificatore non ha l'Obbligo di espletare particolari indagini. Infatti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 171 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, la previsione della sopravvenuta impossibilità della notificazione è collegata non ad ulteriori ricerche da parte dello organo notificatore, ma alla mera situazione di fatto accertabile, sul luogo, da quest'ultimo. Invero, l'esigenza di ricerche o indagini, successive alla constatazione dell'assenza del destinatario della notificazione, vanificherebbe i motivi ispiratori dell'innovazione legislativa, tendente proprio a snellire, senza danno per le garanzie processuali dell'imputato, i tempi del processo penale mediante un più realistico sistema di notificazione. (Conf mass n 165838; (Conf mass n 160477).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 6, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)