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Sez. 4, Sentenza n. 17668 del 16/11/1988 Ud. (dep. 20/12/1989) Rv. 182905 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - NOZIONE - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - È INDICAZIONE DI RESIDENZA - CONSEGUENZA - REGOLA GENERALE DELLE NOTIFICAZIONI - APPLICABILITÀ - MANCANZA DI PERSONE IDONEE NEL LUOGO INDICATO - MANCATA COMUNICAZIONE DI (NUOVA) RESIDENZA - STATO DI DETENZIONE PER ALTRA CAUSA - INDAGINI DOMICILIARI E DECRETO DI IRREPERIBILITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DEPOSITO IN CANCELLERIA E AVVISO AL DIFENSORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182905-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - NOZIONE - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - È INDICAZIONE DI RESIDENZA - CONSEGUENZA - REGOLA GENERALE DELLE NOTIFICAZIONI - APPLICABILITÀ - MANCANZA DI PERSONE IDONEE NEL LUOGO INDICATO - MANCATA COMUNICAZIONE DI (NUOVA) RESIDENZA - STATO DI DETENZIONE PER ALTRA CAUSA - INDAGINI DOMICILIARI E DECRETO DI IRREPERIBILITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DEPOSITO IN CANCELLERIA E AVVISO AL DIFENSORE - SUFFICIENZA.*

In tema di notificazioni, nell'ipotesi di dichiarazione, in un atto del processo (nella specie, alla dimissione dal luogo di custodia cautelare), di domicilio, realizzandosi solo l'indicazione di un luogo per le notificazioni, e non elezione di domicilio che postula, necessariamente, la nomina di un domiciliatario, di una persona, cioè, cui debbono essere notificati gli Atti al posto dell'imputato, va applicata la regola generale, secondo la quale esse debbono essere eseguite mediante consegna di copia dell'atto all'interessato o alle persone abilitate a riceverlo nel luogo di residenza, ex art. 169 cod. proc. pen. ne consegue che, ove l'organo delle notificazioni non possa procedere nel predetto modo, perché né il destinatario dell'atto né altri, abilitato, ivi sia reperibile, e l'imputato non abbia provveduto ad informare l'ufficio dell'intervenuta modifica del luogo di residenza, ivi compresa l'ipotesi di arresto o detenzione in custodia cautelare non risultanti dagli Atti (per altra causa in altro processo), non si deve far luogo a ricerche né all'emissione di decreto di irreperibilità, ex art. 170 cod. proc. pen., ma si deve senz'altro procedere alla notifica mediante deposito della copia dell'atto (notificando) in cancelleria e immediato avviso al difensore, siccome prescritto dal quinto comma dell'art. 171 cod. proc. pen. (V mass n 173599, sulla seconda parte; (V mass n 154667; (Conf mass n 170813, sulla prima parte; (Conf mass n 124627, sulla prima parte; (Conf mass n 169851, sulla seconda parte; (Conf mass n 166714, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)