Sez. 1, Sentenza n. 9602 del 06/07/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166513 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PENA INFLITTA IN MISURA MINIMA O VICINA AL MINIMO EDITTALE - NECESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PENA INFLITTA IN MISURA MINIMA O VICINA AL MINIMO EDITTALE - NECESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo della motivazione nella Determinazione della misura della pena ex art. 132 cod. pen. è predisposto ad evitare che il potere discrezionale al riguardo si traduca in arbitrio. Tale Obbligo può venir meno quando la pena è determinata in misura vicina o corrispondente al minimo edittale, in quanto in simili ipotesi la stessa lieve entità della pena inflitta esclude lo sconfinamento nello arbitrio da parte del giudice. (V mass n 161795; (V mass n 159602; (V mass n 163167).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)