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Sez. 3, Sentenza n. 5907 del 01/03/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159602 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - PENA INFLITTA IN MISURA MINIMA O PROSSIMA AL MINIMO EDITTALE - MOTIVAZIONE ESPLICITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159602-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - PENA INFLITTA IN MISURA MINIMA O PROSSIMA AL MINIMO EDITTALE - MOTIVAZIONE ESPLICITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il giudice non ha l'Obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge nella Determinazione della pena, quando questa è inflitta nel minimo edittale o in misura di poco superiore. In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di una motivazione esplicita, poiché l'entità della pena in concreto irrogata lascia chiaramente intendere in quale modo abbiano influito, nell'adeguamento di essa alla gravità del fatto, i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.. (Conf mass n 150930; (Conf mass n 143394; (Conf mass n 142001; (Conf mass n 141645).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)