Sez. 1, Sentenza n. 582 del 30/01/1985 (Rv. 438794 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - PROVVEDIMENTI CON CARATTERE DEFINITIVO E CONTENUTO DECISORIO - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - FATTISPECIE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - PROVVEDIMENTI CON CARATTERE DEFINITIVO E CONTENUTO DECISORIO - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - FATTISPECIE.*
Il provvedimento, con il quale il tribunale fallimentare, in Sede di reclamo avverso decreto del giudice delegato, afferma la legittimità della vendita di bene immobile acquisito all'attivo, pur in pendenza di esecuzione individuale che sul bene medesimo abbia intrapreso un istituto di credito fondiario a norma del R.d. 16 luglio 1905 n. 646, ha carattere definitivo e contenuto decisorio, in quanto incide su posizioni di diritto soggettivo, e, pertanto, è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V 458/78, mass n 389754; (V 770/72, mass n 356933).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)