Sez. 1, Sentenza n. 458 del 02/02/1978 (Rv. 389754 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - ISTANZA DEL CREDITORE IPOTECARIO PER LA RIPARTIZIONE IMMEDIATA DELLE SOMME RISCOSSE DALLA VENDITA DEL BENE OGGETTO DELL'IPOTECA - RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL TRIBUNALE SUL PRESUPPOSTO DELLA PERDITA DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PRIVILEGIATO PER IL MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE PREVISTA DALLA LEGGE SUL CREDITO FONDIARIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - ISTANZA DEL CREDITORE IPOTECARIO PER LA RIPARTIZIONE IMMEDIATA DELLE SOMME RISCOSSE DALLA VENDITA DEL BENE OGGETTO DELL'IPOTECA - RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL TRIBUNALE SUL PRESUPPOSTO DELLA PERDITA DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PRIVILEGIATO PER IL MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE PREVISTA DALLA LEGGE SUL CREDITO FONDIARIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare, pronunciando su reclamo (ammissibile a norma dell'art 26 della legge fallimentare) avverso decreto del giudice delegato, confermi il rigetto dell'istanza di un creditore ipotecario, diretta ad ottenere il riparto immediato delle somme riscosse dalla vendita del bene oggetto di ipoteca, e motivi detto rigetto sotto il profilo che quel creditore, non essendosi avvalso della facolta di Azione esecutiva individuale, consentitagli dall'art 42 secondo comma del testo unico delle leggi sul credito fondiario (RD 16 luglio 1905 n 646), ha perso la possibilita di conseguire un trattamento preferenziale rispetto agli altri creditori, e impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. Detto provvedimento, infatti, in relazione ai motivi posti a suo fondamento, non definisce solo una questione di natura ordinatoria, circa i tempi e le modalita di ripartizione dell'attivo, ma contiene una statuizione negativa di un diritto soggettivo dell'istante.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)