Sez. 2, Sentenza n. 9568 del 02/07/2002 (Rv. 555501 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI | Prelazionante sotto condizione sospensiva - Divieto di compiere atti pregiudizievoli - Vendita dell'immobile - Violazione del divieto - Configurabilità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI
Chi conclude un patto di prelazione relativo alla vendita di un proprio bene immobile sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione amministrativa, ha il dovere, in pendenza dell'avveramento della condizione, di comportarsi secondo buona fede astenendosi dal compiere atti pregiudizievoli degli interessi dell'altro contraente, sia con riferimento all'oggetto della prestazione, che con riferimento all'avveramento della condizione (tra i quali può rientrare la vendita a terzi dell'immobile, in quanto atto compiuto sull'oggetto della prestazione del negozio prelatizio sottoposto a condizione e tale da vanificare il possibile futuro esercizio del diritto di prelazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1356, Cod. Civ. art. 1358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)