Sez. 2, Sentenza n. 3383 del 13/12/1983 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163677 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Per la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di Rilevanza minima, e ciò in base a dati concreti. La relativa valutazione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in Sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione. (Conf mass n 147946, sulla prima parte; (Conf mass n 145318, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)