Sez. 1, Sentenza n. 1879 del 14/10/1980 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147946 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - NOZIONE - MOMENTO DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - NOZIONE - MOMENTO DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
Per la sussistenza dell'attenuante comune prevista dall'art 62 n 4 del codice penale, e necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuita, ossia di Rilevanza minima e cio in base a dati concreti. La valutazione relativa, inoltre, deve essere effettuata con riferimento al momento della consumazione del reato. (nella specie e stato escluso che tale potesse essere un danno di lire sessantamila cagionato nel 1973). (Conf, sulla prima parte della massima, mass nn 141535, 141109, e, sulla seconda parte, mass n 142269).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)