diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2410 del 21/04/1995 Cc. (dep. 03/06/1995) Rv. 202080 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze | Reato permanente - Associazione per delinquere - Contestazione "chiusa" con la indicazione del termine iniziale e finale dell'attività delittuosa - Protrazione dell'attività dell'associazione oltre il termine - Nuova contestazione - Necessità - Identità del fatto - Esclusione - Autonomo computo dei termini massimi di custodia cautelare - Legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di reato associativo.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202080-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze

In tema di reato permanente, quando l'ipotesi di incolpazione sia formulata a "contestazione chiusa"; cioè indichi la data iniziale e finale dell'attività delittuosa contestata, il protrarsi dell'offesa al di là dei limiti temporali fissati impone un'ulteriore specifica incolpazione perché costituisce fatto diverso. Da ciò discende che potranno essere legittimamente emessi nuovi provvedimenti cautelari con riferimento ai fatti non rientranti nell'originaria incolpazione e che, ove gli elementi di accusa non potevano essere contestati con l'emissione del primo provvedimento restrittivo perché frutto di successive investigazioni, non potrà, ai fini del computo della durata massima della custodia cautelare, parlarsi di contestazione a catena. (Fattispecie: in tema di associazione per delinquere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 297 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)