Sez. 5, Sentenza n. 4380 del 10/10/1997 Cc. (dep. 10/11/1997) Rv. 208825 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Associazione mafiosa - identità dei fatti - Criteri di valutazione - Parametri - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In materia di termini di durata della misura cautelare, posto che la permanenza del vincolo associativo di taluno non si ritiene cessata con la detenzione, l'identità della condotta di partecipazione ad una stessa associazione criminale, (ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen.), non può escludersi solo perché la varietà delle vicende dell'organismo delinquenziale, accertate a stregua di successive emergenze, ne abbiano importato più contestazioni. Trattandosi di associazione di stampo mafioso, perciò, al fine di escludere l'identità dei fatti consecutivamente ascritti a taluno, non rileva né il termine finale che si desume dalla data di contestazione, né che l'organizzazione sia intanto mutata per il numero dei componenti o che, in talun periodo, essa sia entrata in guerra con altre organizzazioni rivali, o che il programma di controllo socio - economico si sia esteso a settori in origine non previsti, salvo che vi sia ragione di ritenere una successione di diversi organismi, sia pure con lo stesso nome sullo stesso territorio, o lo scioglimento dell'imputato dal precedente vincolo associativo, con assunzione di un vincolo nuovo pur con le stesse persone. Pertanto, l'evoluzione naturale dell'organismo, e conseguentemente della condotta dei membri in relazione anche a vicende sociali o personali (per esempio la detenzione), non esclude l'identità del fatto configurato in termini relativamente diversi in più ordinanze di custodia. Viceversa solo la provata successione di un'associazione nuova all'altra, o la volontaria dissociazione dell'imputato, o l'intervento di una pronuncia giudiziale che segni una censura temporale della condotta ascrittagli con il primo provvedimento, consentono di ritenere che i termini di custodia relativi a quello successivo decorrano dalla notifica o esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)