Sez. 1, Sentenza n. 15562 del 14/07/2011 (Rv. 618914 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Giudizio intrapreso dal fallimento - Credito opposto in compensazione - Eccezione riconvenzionale - Preventiva verificazione del credito - Necessità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
Qualora, nel giudizio intrapreso dal fallimento, venga formulata dalla controparte l'eccezione riconvenzionale di compensazione, diretta a neutralizzare la domanda del curatore e ad ottenerne il rigetto (art. 56 legge fall.), non opera al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli artt. 93 e segg. legge fall., e l'eccezione va esaminata dal giudice della lite, in quanto il credito opposto in compensazione, pur ampliando il tema della controversia, non forma oggetto di alcuna domanda.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)