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Sez. 1, Sentenza n. 287 del 09/01/2009 (Rv. 606197 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Eccezione del convenuto nei confronti del curatore attore in via ordinaria per un credito del fallito - Ammissibilità - Preventiva verificazione del credito - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia di sospensione del giudizio ordinario.
Stato
decisa il 2009-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606197-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purchè sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale; solo l'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo. (Nel ribadire detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio al medesimo tribunale la sentenza con cui era stata erroneamente disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., avendo la debitrice sollevato nei confronti della curatela una eccezione di compensazione con un proprio contrapposto credito risarcitorio per l'inadempimento del contratto di somministrazione da cui derivava la pretesa della curatela).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)