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Sez. L, Sentenza n. 14657 del 30/07/2004 (Rv. 575159 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Ipotesi di risoluzione automatica del rapporto - Abrogazione tacita per incompatibilità con le discipline normative ex l. n. 604 del 1966 e l.n. 300 del 1970 - Limiti - Previsione di risoluzione automatica nei confronti del marittimo sbarcato per malattia o per lesioni ovvero impossibilitato, per tali motivi, a riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un altro porto di approdo - Abrogazione tacita - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575159-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE

L'art. 343 cod. nav. contempla (in genere nell'interesse del datore di lavoro) cause di risoluzione del rapporto di lavoro incompatibili con i regimi di stabilità e di controllo giudiziale della adeguatezza delle causali di risoluzione, introdotti dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, sicché, in linea di massima, deve ritenersi l'abrogazione tacita delle norme in questione, potendosi ritenere escluse da tale incidenza abrogativa solo quelle causali per le quali l'automaticità della risoluzione non sia in contrasto con le esigenze, anche di tutela formale, poste dalle leggi suddette; pertanto, deve ritenersi tacitamente abrogata l'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 343 cit., relativa all'arruolato che, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, posto che tale previsione attribuisce efficacia risolutiva automatica ad un'ipotesi di impossibilità, in genere temporanea, della prestazione, in contrasto con i principi della legge n. 604 del 1966.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 343, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)