Sez. L, Sentenza n. 15593 del 06/11/2002 (Rv. 558291 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa per revoca o sospensione di un'autorizzazione amministrativa - Risoluzione del rapporto - Esclusione - Licenziamento - Condizioni - Forma.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE
A seguito dell'estensione al rapporto di lavoro del personale marittimo della disciplina propria del lavoro comune, i casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione previsti dal codice della navigazione e dalla contrattazione collettiva come causa di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato - tra essi, la revoca e la sospensione di un'autorizzazione amministrativa che rendano impossibile la prestazione lavorativa - assumono rilievo in quanto configurino una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del rapporto, e quindi il loro verificarsi non produce l'automatica risoluzione del rapporto stesso, ma può giustificare il licenziamento, che occorre sia espressamente intimato dal datore di lavoro
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)