Sez. 2, Sentenza n. 1196 del 25/02/1982 (Rv. 419074 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - CONTRATTO DEFINITIVO - UNICA FONTE DELLE OBBLIGAZIONI E DEI DIRITTI INERENTI AL NEGOZIO VOLUTO - CONFIGURABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - CONTRATTO DEFINITIVO - UNICA FONTE DELLE OBBLIGAZIONI E DEI DIRITTI INERENTI AL NEGOZIO VOLUTO - CONFIGURABILITÀ.*
Nel caso in cui le parti, stipulato un contratto preliminare, siano poi addivenute alla stipulazione di quello definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'Obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare. (V 4988/79, mass n 401642; (V 945/62, mass n 251558; (Conf 1114/68, mass n 332582).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)