Sez. 2, Sentenza n. 8486 del 18/11/1987 (Rv. 456016 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - CONTRATTO DEFINITIVO - MODIFICA DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONTRATTO PRELIMINARE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - CONTRATTO DEFINITIVO - MODIFICA DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONTRATTO PRELIMINARE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il contratto preliminare è un contratto con cui le parti graduano nel tempo le reciproche prestazioni differendo, nel caso di compravendita, l'effetto traslativo della proprietà, sicché la stipula del contratto definitivo costituisce soltanto l'adempimento delle obbligazioni assunte con il preliminare, con la conseguenza che esso e non il contratto definitivo è l'unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti, le quali però possono, per il principio dell'autonomia negoziale, modificare gli accordi stabiliti col preliminare stesso. Tale eventuale modifica deve essere accertata in concreto e non è deducibile, in caso di preliminare di vendita di una pluralità di beni, dalla sola circostanza che il contratto definitivo abbia avuto ad oggetto soltanto alcuni di essi, sicché, ove non risulti che le parti abbiano voluto così limitare le obbligazioni reciprocamente assunte, il contratto definitivo si configura come adempimento parziale e non impedisce la risoluzione per inadempimento del preliminare. (V 1196/82, mass n 419074; (V 4988/79, mass n 401642; (V 1114/68, mass n 332582; (V 945/62, mass n 251558).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)