Sez. 2, Sentenza n. 1580 del 26/06/1967 (Rv. 328361 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA.*
Il provvedimento giurisdizionale vale per quello che e, e non per quello che appare. Pertanto, esso e decisorio e, quindi, ha natura di sentenza, quando risolve, con efficacia di giudicato, questioni attinenti ai presupposti, alle condizioni processuali o al merito della controversia e, invece, non decisorio ed ha, quindi, natura di ordinanza, suscettibile di essere revocata dallo stesso giudice che l'ha emesso, quando dispone per l'ulteriore corso del processo, anche se, a a tale limitato fine, prende in esame questioni attinenti ai presupposti processuali o anche al merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)