Sez. 1, Sentenza n. 102 del 13/01/1975 (Rv. 373269 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITA - ORDINANZE ISTRUTTORIE - MOTIVAZIONE ANCHE SU QUESTIONI DIFFERENTI DA QUELLE SULL'AMMISSIBILITA E LA RILEVANZA DELLE PROVE - REVOCABILITA - PERSISTENZA - FATTISPECIE (MOTIVAZIONE SU ECCEZIONI PRELIMINARI).*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITA - ORDINANZE ISTRUTTORIE - MOTIVAZIONE ANCHE SU QUESTIONI DIFFERENTI DA QUELLE SULL'AMMISSIBILITA E LA RILEVANZA DELLE PROVE - REVOCABILITA - PERSISTENZA - FATTISPECIE (MOTIVAZIONE SU ECCEZIONI PRELIMINARI).*
Nell'ampia formula dell'art 177, primo comma, cod proc civ, secondo il quale le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, e compresa anche l'ipotesi di motivazioni di ordinanze istruttorie che, sovrabbondando, non concernano soltanto l'ammissibilita e la Rilevanza dei mezzi di prova da esse contemplati. (nell'enunciare il principio di cui in massima, la SC ha rigettato il ricorso che censurava la ritenuta inammissibilita dell'appello proposto avverso un'ordinanza del tribunale in cui erano svolte considerazioni sull'infondatezza di eccezioni preliminari al mero scopo di giustificare la disposta istruttoria). (V 1580/67, mass n 328361).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)