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Sez. 4 - , Sentenza n. 24372 del 09/04/2019 Ud. (dep. 31/05/2019) Rv. 276292 - 02

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa professionale – Medico sportivo di società di calcio - Posizione di garanzia - Durata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276292-02

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di reati omissivi colposi gli obblighi impeditivi e di controllo che derivano dalla posizione di garanzia non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi, e permangono fino a quando non si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, si è correttamente ritenuto che gli obblighi impeditivi gravanti sui medici sportivi di due squadre di calcio, intervenuti durante una partita in soccorso di un giocatore colpito da malore, non fossero venuti meno in ragione della presenza in campo del medico responsabile dell'unità mobile di pronto soccorso che in base a una convenzione aveva l'obbligo di prestare assistenza ai giocatori e agli spettatori, e del suo successivo intervento, perdurando, invece, sino al momento del caricamento del calciatore sull'ambulanza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)