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Sez. 4, Sentenza n. 10460 del 21/01/2025 Ud. (dep. 17/03/2025) Rv. 287550-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Pluralità di posizioni di garanzia - Responsabilità dei diversi titolari - Inadempimento derivante da esecuzione di direttive di altro garante - Causalità cd. additiva - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287550-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ciascuno dei titolari della posizione di garanzia, ove ve ne siano più d'uno, è destinatario, per intero, dell'obbligo di tutela imposto "ex lege", sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo garante. (Fattispecie in cui l'indicazione del responsabile di stabilimento, volta a fare adottare prassi elusive della disciplina prevezionale è stata ritenuta inidonea ad esonerare da responsabilità i soggetti a lui sottoposti, incombendo su caporeparto, capoturno e vice-capoturno

l'onere di non uniformarsi e di denunciare l'esistenza di prassi rischiose per l'incolumità dei lavoratori).

Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 2, Cod. Pen. art. 590 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)