Sez. 1, Sentenza n. 5469 del 15/12/2005 Cc. (dep. 13/02/2006) Rv. 235096 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Sentenza di condanna sopravvenuta - Configurabilità del fatto nuovo ai fini di valutazione delle esigenze cautelari - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali, il giudice "de libertate" è vincolato alla decisione assunta nella pienezza del contraddittorio in sede di merito. Ne consegue che, nel valutare le esigenze cautelari in vista dell'adozione della misura ad esse proporzionata e adeguata, egli non può prescindere dalla qualificazione data al fatto con la sentenza di condanna. (Nella specie la derubricazione della contestata ipotesi di incendio - per la quale era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere - in danneggiamento seguito da incendio, disposta con sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, è stata ritenuta dalla Corte come un rilevante "novum", erroneamente trascurato dal giudice "de libertate" nella valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura in atto)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)