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Sez. 2, Sentenza n. 40265 del 08/07/2014 Cc. (dep. 29/09/2014) Rv. 260852 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Convalida ed applicazione di misura cautelare - Autonomia valutativa del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260852-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, il giudice della cautela non è vincolato alla valutazione, ancorché contestuale, espressa nella fase di convalida dell'arresto o del fermo e può, quindi, autonomamente attribuire al fatto descritto nella contestazione una diversa qualificazione o definizione giuridica rispetto a quella formulata al momento in cui è stata adottata la misura precautelare. (Fattispecie in cui, dopo la convalida del fermo per il reato di ricettazione, è stata ritenuta legittima nei confronti degli indagati l'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di furto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)