Sez. L, Sentenza n. 15930 del 16/08/2004 (Rv. 575737 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | In Genere.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
La disposizione dell'art. 4, lett. b), del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1988 n. 48), che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute qualora l'omissione contributiva dipenda da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto, si riferisce solo alle situazioni nelle quali il mancato versamento possa ritenersi in qualche modo giustificato da un preesistente contrasto interpretativo, con una diminuzione dell'interesse di differimento in favore dell'obbligato che comunque effettui tempestivamente il versamento intimato; l'applicazione di detta norma non può essere quindi estesa in favore degli obbligati che abbiano omesso il pagamento dovuto e permangono in tale loro atteggiamento fino al definitivo accertamento, con pronuncia passata in giudicato, dell'obbligo da essi contestato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)