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Sez. L, Sentenza n. 3646 del 13/04/1999 (Rv. 525303 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive - Conseguenti somme aggiuntive - Incertezze interpretative comportanti la riduzione delle stesse - Questione circa la computabilità degli impiegati amministrativi ai fini dei limiti dimensionali delle imprese artigiane - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525303-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

La disposizione dell'art. 4, lett. b), D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con modifiche nella l. 29 febbraio 1988 n. 48), che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute qualora l'omissione contributiva dipenda da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto, deve ritenersi applicabile in relazione al contrasto giurisprudenziale verificatosi in ordine all'inclusione o meno degli impiegati amministrativi nel numero dei dipendenti delle imprese aspiranti alla qualificazione come artigiane prima dell'intervento al riguardo delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 1050 del 1997). (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che non aveva esaminato la questione relativa all'applicabilità della disposizione citata, benché sollevata nel giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 23/07/1956 num. 860

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)