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Sez. 1, Sentenza n. 8567 del 23/04/1985 Ud. (dep. 03/10/1985) Rv. 170564 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - PROCEDIMENTO PENALE MINORILE - IMPUTATO MINORENNE - AVVISO DI PROCEDIMENTO (COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) ANCHE ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ - OMISSIONE - INTERROGATORIO E RINVIO A GIUDIZIO - NULLITÀ - CONSEGUENZE - FATTISPECIE: ERRONEA RIMESSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170564-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - PROCEDIMENTO PENALE MINORILE - IMPUTATO MINORENNE - AVVISO DI PROCEDIMENTO (COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) ANCHE ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ - OMISSIONE - INTERROGATORIO E RINVIO A GIUDIZIO - NULLITÀ - CONSEGUENZE - FATTISPECIE: ERRONEA RIMESSIONE.*

Nel caso in cui un imputato minore degli anni diciotto sia stato interrogato e rinviato a giudizio senza il preventivo avviso di procedimento all'esercente la potestà genitoriale, secondo l'Obbligo scaturito dalla sentenza n. 99 in data 29 aprile 1975 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dello art. 304 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'indicato incombente nei procedimenti a carico di minori, la nullità, ove sia stata ritualmente dedotta, a norma dell'art. 439, primo comma, cod. proc. pen., in Sede di questioni preliminari al dibattimento, coinvolge, ai sensi dell'art. 189 stesso codice, tutti gli Atti istruttori dipendenti dall'interrogatorio dell'imputato, compreso il provvedimento di rinvio a giudizio, con conseguente necessità di far regredire il procedimento alla fase istruttoria. (nella specie la suprema Corte ha annullato la sentenza di appello che, invece di rimettere gli Atti alla procura per nuova istruzione, li aveva trasmessi al tribunale). (V mass n 132465; (V mass n 152253; (Conf mass n 125405).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 439 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)