Sez. 2, Ordinanza n. 240 del 28/01/1976 Cc. (dep. 24/02/1976) Rv. 132465 - 01
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - IMPUTATO MINORE - MANCATA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA ALL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTA - NULLITA DELL'ISTRUTTORIA.*
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - IMPUTATO MINORE - MANCATA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA ALL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTA - NULLITA DELL'ISTRUTTORIA.*
A seguito della sentenza n 99 in data 29 aprile 1975 della Corte costituzionale, che ebbe a dichiarare la parziale illegittimita costituzionale dell'art 304 cod proc pen nella parte in cui non prevede nei procedimenti a carico di minori la comunicazione giudiziaria anche all'esercente la patria potesta, devesi ritenere sussistente l'Obbligo - ai fini della validita di ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato minore - di dare la comunicazione giudiziaria anche a chi eserciti sul minore la patria potesta, allo scopo di integrare o meglio garantire la difesa del minore stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)