Sez. L, Sentenza n. 4294 del 04/05/1994 (Rv. 486469 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Assunzione a termine per intensificazione dell'attività lavorativa ex art. 1 D.L. n. 876 del 1977 - Validità - Preventivo provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro - Necessità - Accordi sindacali sostitutivi anteriormente alla legge n. 56 del 1987 - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
Ai sensi dell'art. 1, D.L. 3 dicembre 1977, n. 876 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18) l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, consentita in relazione a necessità di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati o limitati periodi dell'anno, richiede per la sua validità un preventivo provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro diretto a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per la stipulazione dei contratti a termine, senza che eventuali accordi sindacali possano - anteriormente alla nuova disciplina dettata dalla legge n. 56/1987 - sostituirsi allo specifico accertamento demandato all'organo amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)