Sez. L, Sentenza n. 7507 del 08/07/1995 (Rv. 493200 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno - Assunzione a termine - Condizione - Provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale - Sostituzione con accordi sindacali anteriori alla legge n. 56 del 1987 nell'accertamento delle condizioni legittimanti detta assunzione - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 1, D.L. 3 dicembre 1977, n. 876 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18) l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, consentita in relazione a necessità di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati o limitati periodi dell'anno, richiede per la sua validità un preventivo provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro diretto a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per la stipulazione dei contratti a termine; tale provvedimento assume il valore di "condicio juris" rispetto ai singoli contratti stipulati dalle parti, senza che eventuali accordi sindacali possano - anteriormente alla nuova disciplina dettata dalla legge n. 56/1987 - sostituirsi allo specifico accertamento demandato all'organo amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)