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Sez. 1, Sentenza n. 390 del 19/01/1979 (Rv. 396489 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - IN GENERE - AREA EDIFICABILE DI PROPRIETA INDIVISA D'UNA PLURALITA DI PERSONE - CONVENZIONE TRA COSTORO PER LA COSTRUZIONE D'UN EDIFICIO CONDOMINIALE CON ATTRIBUZIONE A CIASCUNO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA D'UN APPARTAMENTO - COSTITUZIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396489-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - IN GENERE - AREA EDIFICABILE DI PROPRIETA INDIVISA D'UNA PLURALITA DI PERSONE - CONVENZIONE TRA COSTORO PER LA COSTRUZIONE D'UN EDIFICIO CONDOMINIALE CON ATTRIBUZIONE A CIASCUNO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA D'UN APPARTAMENTO - COSTITUZIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*

La convenzione con cui i comproprietari di un'area edificatoria, acquistata pro indiviso, stabiliscono di costruirvi un edificio condominiale, determinando le porzioni di tale edificio che, a costruzione ultimata, diverranno di proprieta esclusiva di ciascuno, integra gli estremi di un negozio giuridico costitutivo di separati diritti di superficie a favore dei singoli condomini. Tale convenzione e quindi soggetta all'imposta di registro come atto costitutivo di diritti reali. (V 4231/74, mass n 372904).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)