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Sez. 1, Sentenza n. 4231 del 12/12/1974 (Rv. 372904 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - AREA EDIFICATORIA IN COMUNIONE PRO INDIVISO - CONVENZIONE TRA I COMPROPRIETARI PER LA COSTRUZIONE SU DI ESSA DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO E L'ATTRIBUZIONE CONTESTUALE DELLE PORZIONI DI PROPRIETA ESCLUSIVA - FORME - DIVISIONE ANTICIPATA DEL FUTURO EDIFICIO O RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM (DIRITTO DI SUPERFICIE) - IMPOSTA RISPETTIVAMENTE APPLICABILE (ATTO DI PRECOSTITUZIONE DI CONDOMINIO DI EDIFICIO).*
Stato
decisa il 1974-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372904-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - AREA EDIFICATORIA IN COMUNIONE PRO INDIVISO - CONVENZIONE TRA I COMPROPRIETARI PER LA COSTRUZIONE SU DI ESSA DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO E L'ATTRIBUZIONE CONTESTUALE DELLE PORZIONI DI PROPRIETA ESCLUSIVA - FORME - DIVISIONE ANTICIPATA DEL FUTURO EDIFICIO O RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM (DIRITTO DI SUPERFICIE) - IMPOSTA RISPETTIVAMENTE APPLICABILE (ATTO DI PRECOSTITUZIONE DI CONDOMINIO DI EDIFICIO).*

Poiche la Costituzione di un fabbricato in condominio non comporta necessariamente il sorgere di diritti di superficie o di concessioni ad aedificandum, i comproprietari pro indiviso di un suolo che intendano costruire un fabbricato in condominio e conseguire cosi, ciascuno, per effetto della costruzione, la proprieta esclusiva di singoli appartamenti, possono stipulare o un atto di anticipata divisione del futuro fabbricato, o una reciproca concessione ad aedificandum, che ai sensi dell'art 952 cod civ costituisca a favore di ciascuno un diritto reale ed eviti l'accessione del fabbricato al suolo comune. Agli effetti dell'imposta di registro, l'atto relativo soggiace nella prima ipotesi all'imposta graduale di cui all'art 89 Tab all a al RD 30 dicembre 1923 n 3269, e nella seconda all'imposta proporzionale di cui all'art 1 della stessa tariffa. (V 1203'74, mass n 369256; 2767'73, mass n 366301; (V 2707'73, mass n 366214; 121'73, mass n 361876; (V 844'72, mass n 357033; 2988'71, mass n 354166; (V 2503'71, mass n 353535).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1117, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)