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Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

Testo vigente

Art. 35

1. Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; puo' anche eleggere un vice-presidente.

Art. 36

1. Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37

1. Il Consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

  1. 1° vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinche' il loro compito venga adempiuto con probita' e diligenza;

  2. 2° prende i provvedimenti disciplinari;

  3. 3° cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorita' giudiziaria;

  4. 4° determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonche' le modalita' del pagamento del contributo;

  5. 5° compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;

  6. 6° da' i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38

1. Il presidente del Consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso.

2. In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere piu' anziano ne fa le veci.

Art. 39

1. Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

2. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40

1. Il tesoriere-economo e' responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprieta' dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

2. Deve tenere i seguenti registri:

  1. a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

  2. b) registro contabile di entrata e di uscita;

  3. c) registro dei mandati di pagamento;

  4. d) inventario del patrimonio dell'ordine.

3. In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.

Art. 41

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, e' considerato dimissionario. Il Consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42

1. Il Consiglio dell'ordine puo' disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

Capo III. Dei giudizi disciplinari.

Art. 43

1. Il Consiglio dell'ordine e' chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44

1. Il presidente assumendo le informazioni che stimera' opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

2. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

3. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

4. Ove l'incolpato non si presenti ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procedera' in sua assenza.

Art. 45

1. Le pene disciplinari, che il Consiglio puo' pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono:

  1. 1° l'avvertimento;

  2. 2° la censura;

  3. 3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

  4. 4° la cancellazione dall'albo.

2. L'avvertimento consise nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

3. Esso e' dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.

4. La censura e' una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

5. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46

1. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, puo' eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

2. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, e' sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47

1. Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, puo' esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

  1. a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

  2. b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

2. La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato puo' ricorrere in conformita' degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48

1. Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni 15 dall'avvenuta notificazione.

2. Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di giorni 10 dalla comunicazione ufficiale che gliene e' fatta dal segretario del Consiglio dell'ordine entro 5 giorni.

3. Contro le deliberazioni dell'assemblea generale e' dato ricorso alla Commissione centrale sia all'interessato che al procuratore del Re, in conformita' degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 49

1. L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'ordine, e' soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.

2. Le impugnative contro le deliberazioni del detto Consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso Consiglio.

3. Contro la deliberazione del Consiglio e' ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformita' degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 50

1. Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, da' luogo a giudizio disciplinare.

Capo IV. Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto.

Art. 51

1. Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonche' in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52

1. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonche' i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

2. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichita' e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne puo' essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53

1. Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, ne' le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 54

1. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

2. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

3. La presente disposizione e' applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione pero' di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonche' i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.