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Sez. 5, Sentenza n. 24917 del 12/05/2011 Ud. (dep. 21/06/2011) Rv. 250931 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Formazione, da parte di una Commissione di concorso pubblico, di un elenco di voti dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato su sito internet e trasmesso ad organi competenti, redatto in assenza dei verbali attestanti lo svolgimento delle prove del concorso e con successiva predisposizione di verbali falsi - Integrazione dei reati di cui agli artt. 479 e 480 cod. pen..
Stato
decisa il 2011-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250931-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falso ideologico la formazione, da parte di membri di una Commissione di concorso per funzionario pubblico, di un "elenco di voti" delle prove scritte dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato sul sito internet della locale provincia e trasmesso agli organi competenti, in assenza dei verbali attestanti lo svolgimento delle prove del concorso, solo successivamente predisposti, così determinando lo stravolgimento delle scansioni temporali del procedimento caratterizzato da progressività. (La Corte ha precisato che "l'elenco dei voti" presuppone l'esistenza dei verbali dai quali deve essere tratto, sicché la previa formazione e pubblicazione di tale elenco e successivamente la formazione e pubblicazione dei verbali che tali voti indicano costituisce una procedura obiettivamente falsa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)