diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3004 del 13/01/1999 Ud. (dep. 05/03/1999) Rv. 212939 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Dolo generico - Sufficienza - Necessità di accertamento - Falsità oltre o contro la volontà dell'agente, dovuta soltanto a leggerezza o negligenza - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie relativa alla correzione da parte di un insegnante di un giudizio relativo ad un alunno.
Stato
decisa il 1999-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212939-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Il dolo dei delitti di falso è generico; pertanto, è sufficiente la consapevolezza della "immutatio veri" e non è richiesto "l'animus nocendi vel decipiendi". Tuttavia, esso deve essere provato, e va escluso tutte le volte che la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell'agente, come quando risulti dovuta soltanto ad una leggerezza o negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora la figura del falso colposo. (Fattispecie di esclusione del reato nel fatto di un insegnante, che, avendo appreso che il compito di un alunno era stato completato da altri, ha corretto la precedente valutazione ad esso relativa, senza seguire le modalità previste per la correzione degli atti pubblici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)